La conoscenza del territorio agricolo è stata poi approfondita, nel momento della pianificazione urbanistica, anche con l’analisi di elementi specifici proposti dal competente Consorzio di Bonifica, con cui si sono concordati i termini della tutela. La suddivisione della zona agricola in due sottozone, nell’interpretazione e secondo dettami della L.R. 24/85, è stata mantenuta riprendendo le risultanze dello studio agronomico precedente.
La normativa del presente Piano regolamenta le trasformazioni del territorio agricolo, conseguenti a necessari e opportuni interventi edilizi ed urbanistici, in base alla L.R. 24/85 ed al D.G.R. 7949/89 e alle successive loro modifiche ed integrazioni, e in alcuni casi secondo parametri anche più restrittivi della normativa regionale adottati dalla Variante. In ordine all’individuazione degli edifici non più funzionali al fondo si è fatto riferimento al P.R.G. vigente, mentre in ordine alle estinazioni d’uso, il Piano concede limitatissime possibilità di cambiamento, non risultando oggi possibile effettuare previsioni più puntuali oltre quanto indicato. Si lascia perciò a successive varianti il compito di definire la possibilità, per singoli edifici, di destinazioni d’uso che risultassero più convenienti e valide.
Il Piano prevede poi a sensi di legge norme generali da osservarsi in ogni caso per l’edificazione in zona agricola. In particolare per edifici, corti e manufatti di antica origine, di particolare valore culturale esistenti in zona agricola sono state indicate norme e modalità di intervento a sensi dell’art. 10 della L.R. 24/85 con la stessa metodologie di studio e codificazione dell’edificato prevista ed adottata per i centri storici.